Codacons: "Il crollo del ponte si poteva evitare"

In data 31 luglio 2012 il Codacons presentava formale diffida al Ministero dei Trasporti, chiedendo di “voler utilizzare ogni strumento … allo scopo di stimolare gli enti proprietari delle strade sovrappassanti … ad adoperarsi per ottenere che gli stessi pongano in essere tutti i controlli necessari ad accertare la situazione e a disporre immediate verifiche straordinarie delle strutture di protezione installate su ponti e cavalcavia delle autostrade e delle strade sopraelevate onde accertare il loro stato, l’effettiva capacità contenitiva ed il livello di sicurezza a tutela degli utenti delle strade, verificando altresì se il piano viario sovrastante i cavalcavia e le strutture che lo compongono (barriere laterali, in particolare) rispondono alla normativa, anche tecnica, vigente e, in ogni caso, se le riparazioni e le manutenzioni straordinarie siano state fatte fino ad ora e se si, se siano state eseguite secondo le regole dell’arte”.
Richieste che purtroppo non vennero accolte, costringendo il Codacons a ricorrere nel 2013 al Tar del Lazio contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’epoca guidato da Maurizio Lupi, depositando istanza istruttoria in cui si ribadiva la richiesta di verificare la sicurezza dei ponti cavalcavia delle autostrade nonché chiedendo di voler acquisire in via di giudizio relazioni, ispezioni e tutti gli ulteriori ed eventuali atti di vigilanza e controllo effettuati a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sino ad arrivare agli enti territorialmente competenti. I giudici del Tar rigettarono l’istanza dell’associazione, sostenendo che “nel caso di specie, non essendo richiesta l’adozione di specifica attività provvedimentale ma la mera attivazione di poteri di vigilanza al fine di stimolare enti terzi ad attivare a loro volta attività di vigilanza e controllo, il ricorso si palesa inammissibile”. Anche il Consiglio di Stato, cui il Codacons si era rivolto in appello, ha rigettato le richieste dell’associazione, scrivendo che “l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione […] nel caso di specie non ricorrono tali presupposti”.
“Per i giudici italiani, in sostanza, non esiste in capo alla P.A. alcun dovere di intervenire sulla sicurezza di ponti e cavalcavia a seguito di formale richiesta degli utenti, perché non si configura un obbligo in tal senso – spiega il presidente Carlo Rienzi – Rimane ora l’amarezza per le vittime dell’A14 e il forte dubbio che, se il Ministero dei traporti avesse accolto le nostre richieste, forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare”.

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 10-03-2017 alle 11:45 sul giornale del 11 marzo 2017 - 415 letture
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