Emissioni in atmosfera, Vbio 1 e Vbio2: 'I nostri impianti non sono assolutamente inquinanti'

Il Carbonio Organico Totale – COT viene utilizzato nell'analisi dei fumi risultanti dal processo di combustione come indicatore del livello di completezza della combustione.
“Vogliamo far notare - ha detto Paolo Pesaresi, presidente di Viridis Energia, società capogruppo di VBIO 1 e VBIO 2- che la problematica rilevata ed eccepita alle società deriva solo ed unicamente da un’erronea interpretazione delle Direttive Europee e del Testo Unico dell’Ambiente”.
“Infatti – continua Pesaresi - la Direttiva 84/360/CEE, del 28/06/1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e recepita nel D.lgs. n.152/2006, il Testo Unico dell'Ambiente, prevedeva espressamente che per centrali termiche, come il nostro cogeneratore, tra gli inquinanti da controllare, occorre far riferimento alle Sostanze organiche, in particolare idrocarburi (escluso il metano)”.
Anche nelle Direttive 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 e 2008/50/CE del 21 maggio 2008, la Comunità Europea ha precisato che, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo e al fine di limitare le emissioni delle sostanze inquinanti precursori di tali processi, i «composti organici volatili» - «COV» da considerare ai fini del controllo dei limiti alle emissioni sono tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.
Nel merito dei “gas a effetto serra”, e, pertanto, del metano, la Direttiva 2009/29/CE ha chiarito, nell’allegato I, che i limiti imposti per il controllo di tali emissioni, non debbano essere imposti alle unità di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW, come il nostro cogeneratore, che utilizzano esclusivamente biomassa.
Nel merito, diverse normative internazionali europee e non (tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, etc.), nonché le discipline tecniche europee, escludono la quantificazione del metano tra tutti i composti organici totali da controllare in emissione da un impianto di combustione da biogas. Alcune di queste normative, addirittura, stanno procedendo verso un aumento del grado di dettaglio individuando tra i non metanici esclusivamente alcuni composti come la formaldeide e l’aldeide.
Anche dalla lettura complessiva e armonica dell’allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si può dedurre che il metano non sia da considerare nella quantificazione del COT. Infatti, considerato che tale allegato, alla parte I, cita: “Il presente allegato fissa, nella parte II, i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti e, nella parte III, i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni. […]”, è utile evidenziare come, nella parte II, il legislatore dettagli, classe per classe, tutti gli inquinanti considerati nell’individuazione dei limiti, mentre, nella parte III, fissi come le sostanze inquinanti devono intendersi per determinate soluzioni impiantistiche.
Nel merito della questione, ossia nell’individuazione del parametro Carbonio Organico Totale così come riportato nella parte III dell’allegato I, considerato che lo stesso rappresenta la concentrazione in massa di sostanze organiche in forma gassosa e vaporosa (quantificate con metodo UNI EN 12619) e che la parte II riporta la specifica anagrafica di quali di questi composti sono considerati inquinanti (4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri), e tra questi non figura il metano, ma, piuttosto, sono elencati composti organici non metanici, è evidente che il legislatore non abbia considerato tale composto nella fissazione del limite in questione, in linea con le discipline europee di riferimento.
A supporto di questa conclusione, si evidenzia che, qualora l’interpretazione non sia svolta in questo senso, a parità di tecnologia impiantistica, si creerebbe una ingiustificata ed immotivata “discriminazione” nell’utilizzo del biogas in luogo al gas naturale.
Infatti, la combustione incompleta si presenta anche nei motori alimentati a gas naturale e anche questi generano un rilascio di metano incombusto in atmosfera, nonostante non siano sottoposti al controllo di questo indicatore dalla normativa nazionale vigente.
A fronte di questo quadro normativo articolato, alcune regioni italiane, tra cui Emilia Romagna e Lombardia, hanno già opportunamente legiferato con discipline di chiarimento in cui hanno specificato che, per impianti di combustione alimentati a biogas di cui all’allegato X del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il parametro COT era da quantificarsi esclusivamente per la componente non metanica.
“Non appena ricevuta la diffida dalla Provincia di Macerata, - continua Paolo Pesaresi – abbiamo immediatamente risposto chiedendo di annullare in autotutela il provvedimento in funzione del sopra riepilogato chiarimento tecnico-normativo o, in subordine, di condividere in un tavolo tecnico gli aspetti tecnologico-ambientali connessi alla specifica questione”.
Allo stesso tempo, è stato richiesto di ricevere urgentemente le missive con cui ARPAM ha segnalato il mancato rispetto del limite alla Provincia di Macerata unitamente ai certificati delle misurazioni, al fine di avere evidenza di eventuali argomentazioni rappresentate da suddetto organo tecnico all’Ente in questione anche a fronte delle dichiarazioni rese a verbale dalle Società.
“Ad oggi – conclude Pesaresi – siamo ancora in attesa di tale documento e ci auguriamo di ricevere un celere riscontro dall’Ente visto il carattere di urgenza dato da quest’ultimo alla questione ed al fine di fare ulteriormente chiarezza sull’argomento”.

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 31-07-2014 alle 15:02 sul giornale del 01 agosto 2014 - 1474 letture
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