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Ancora una volta le Marche hanno avuto ragione

2' di lettura 30/11/-0001 -
Il Governo rinuncia al ricorso per carenza di interesse per 4 articoli sui 5 impugnati. Soddisfazione dell’assessore Ugo Ascoli.

dalla Regione Marche
www.regione.marche.it


La Regione Marche porta a casa un altro buon risultato sul fronte dei provvedimenti regionali impugnati dal Governo per presunta illegittimità costituzionale. L’Avvocatura dello Stato, infatti, ha comunicato la carenza di interesse e quindi la rinuncia a proseguire nel giudizio relativo all’ impugnazione, promossa un anno fa dal Consiglio dei Ministri, della legge regionale n. 2 del 2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” per 4 articoli, mantenendo l’impugnativa per un solo comma dell’articolo 17 sull’apprendistato professionalizzante.

Più precisamente, la rinuncia al ricorso riguarda sette commi degli otto oggetto di impugnazione, scritti nei quattro articoli della legge regionale (artt. 10- 11- 13 e 20) relativi alle norme per l’avviamento al lavoro presso la pubblica amministrazione, l’autorizzazione ai servizi di intermediazione, la borsa continua del lavoro, l’inserimento dei lavoratori svantaggiati.

“La rinuncia a proseguire nell’impugnazione mi sembra la decisione più opportuna- ha commentato l’assessore regionale al lavoro, Ugo Ascoli- che conferma la bontà delle nostre scelte e mi rende soddisfazione per l’impegno personale e di tutto l’assessorato nell’applicazione concreta di questa legge, presa a modello da altre Regioni. Sono contento perché con minimi correttivi di natura tecnica che abbiamo elaborato a modifica dei commi impugnati, peraltro più attinenti la corretta interpretazione che non l’impostazione di fondo e la portata della legge, si sia potuto trovare la soluzione più idonea e ragionevole per tutti. Sull’apprendistato professionalizzante, poi, la decisione dell’Avvocatura di proseguire nell’impugnativa è limitata unicamente alla formazione extra-aziendale. Sul tema dell’apprendistato, inoltre, è in corso un ampio dibattito nazionale che potrà portare anche a considerare tale materia sotto diverse prospettive.”

Come si ricorderà, la legge regionale n. 2 del 2005 è la prima legge di una Regione italiana che ha ridisegnato compiutamente le funzioni in materia di politiche del lavoro, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione e l’approvazione della Legge 30, introducendo, tra le altre, norme innovative che prevedono interventi di sostegno del reddito affiancati a politiche formative, la responsabilità sociale di impresa, la sicurezza sul lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, aprendo così il cammino alla legiferazione di altre Regioni italiane.





Questo è un articolo pubblicato il 30-11--0001 alle 00:00 sul giornale del 01 aprile 2006 - 1269 letture

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